La legge 68/1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche
L’invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, riferita alla riduzione della capacità lavorativa delle persone, con la legge n.68 del 12 marzo 1999 e successive modifiche si regolamentano l’inserimento e l’integrazione, delle persone disabili, nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni, i benefici sono riconosciuti, in base alla percentuale di invalidità a partire dal 33%. L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento del quale è regolato dalla Legge 104, è indica una condizione giuridica diversa che si aggiunge allo stato d’invalidità civile; la 104 dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse. Potete vedere in proposito l’articolo relativo alla legge 104 nella sezione Diritto.
Le provvidenze per l’invalidità variano in base alla riduzione della capacità lavorativa e sono di seguito indicate. Si sottolinea che indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, per chi ha una ridotta capacità motoria, sul verbale redatto dalla commissione medica può essere indicato il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Con tale certificazione ci si può rivolgere all’ufficio preposto nel Comune di residenza e secondo le istruzioni fornite, richiedere il permesso per il parcheggio disabili che è valido in tutta Europa. (Cartoncino azzurro con i dati del titolare e la fotografia).
Invalidità superiore al 33%
Lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%. Con questa percentuale di invalidità non si ha diritto a nessun beneficio.
Per le persone con invalidità superiore a tale soglia è previsto il diritto ad avere protesi e ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.
Invalidità superiore al 45%
Chi ha riconosciuta una percentuale d’invalidità superiore al 45% ha la possibilità di usufruire del Collocamento Mirato, ovvero, l’scrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata; gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione Medica. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere posti dall’azienda nelle cosiddette “quote di riserva” relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti con un contratto part-time del 50% più un’ora (per esempio, considerando un orario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).
Invalidità superiore al 51%
I lavoratori con oltre il 51% di invalidità potranno usufruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. In questo caso i costi sono a carico dell’azienda, diversamente a quanto previsto per i permessi della Legge 104, pertanto, la possibilità di assicurarsi il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.
Invalidità superiore al 60%
Il dipendente con questa percentuale di invalidità ha la possibilità di essere inserito nella “quota di riserva” dell’azienda nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.
Invalidità superiore al 66%
Per chi possiede un’invalidità superiore al 66% è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale, anche se alcune leggi regionali pretendono, per alcune prestazioni, pagamenti obbligatori a latere, anche da chi è esente (per esempio la regione Toscana impone un ticket di 10€ fino a tre volte nel corso dell’anno solare, per ogni esame strumentale: Raggi X, risonanze, TAC ecc. per la digitalizzazione delle immagini). Usufruiscono inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica.
Se dipendenti pubblici, gli invalidi civili superiori al 66% hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104 anche se non hanno il riconoscimento di handicap.
Invalidità superiore al 74%
Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è per l’anno 2018 di 285,66 euro ed è corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a € 4.906,72.
In sede di prima liquidazione ai fini dell’accertamento del requisito reddituale si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per le pensioni degli anni successivi si considerano i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale).
L’assegno d’invalidità civile non richiede, come l’assegno d’invalidità ordinaria (categoria 10) il pagamento di un minimo di contributi all’Inps; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d’invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e con tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite INAIL. L’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.
Invalidità superiore al 75%
Per coloro che hanno un’invalidità superiore al 75% sono previsti dei benefici pensionistici: per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni. L’agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.
Invalidità superiore all’80%
Per chi ha un’invalidità dell’80% e oltre, è previsto l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia; dal 2016 i requisiti saranno 55 anni e 7 mesi per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini.
100% d’invalidità
Gli invalidi al 100% possono usufruire dei seguenti benefici:
– esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali; salvo deroghe previste da leggi regionali come l’esempio precedentemente citato.
– pensione d’inabilità, di € 285,66 per il 2019, è concessa a chi ha un reddito sino a € 16.814,34 ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’invalidità mensile.
Assegno d’accompagnamento
Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a € 517,84 mensili per il 2019. L’assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.
Le cosiddette pensioni di invalidità prevedono 13 mensilità annuali.
Legge 68/99
L’articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Modifica l’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 con decorrenza 1 gennaio 2016 passando all’INPS tutta la gestione della disabilità, anche l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS. La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche. Il beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate.
L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”. Dal 1999 ad oggi, la suddetta legge è stata ampiamente modificata, incrementando gli strumenti di tutela per i lavoratori disabili e per le fasce deboli.
Legge 68/99, categorie protette e collocamento mirato
La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.
Per quanto riguarda la CMT, i lavoratori per le categorie protette sono coloro che sono riconosciuti disabili civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%. La legge prevede, per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, che siano riservate loro nelle aziende pubbliche e private delle quote di assunzione che variano a seconda del numero di lavoratori dipendenti nelle varie aziende.
L’azienda interessata potrà procedere all’assunzione del lavoratore con le caratteristiche di cui sopra consultando l’elenco delle categorie protette presso gli uffici provinciali dedicati. Pertanto, il lavoratore tramite i CAF deve iscriversi alle liste di collocamento mirato presso gli uffici provinciali preposti nel comune di residenza. Per iscriversi alle categorie protette è necessario, oltre al riconoscimento della percentuale minima del 46% di invalidità, aver compiuto quindici anni, non aver ancora raggiunto l’età pensionabile ed essere disoccupati.
Le assunzioni nelle categorie protette avvengono mediante chiamata numerica dalle apposite liste di collocamento, direttamente attraverso gli uffici provinciali competenti.
AVVERTENZA: Per conoscere nel dettaglio la Legge 12 marzo 1999, n. 68 si suggerisce di consultare il materiale istituzionale.
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