Requisiti per non perdere la pensione di invalidità civile
State molto attenti a spostare la residenza dall’Italia all’estero perché perderete la pensione di invalidità civile.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21901/2018 del 7 settembre 2018, si è espressa a favore di un ricorso presentato dall’Inps contro una precedente sentenza che condannava l’istituto di previdenza a pagare la pensione agli eredi di un cittadino che, da controlli, era risultato non essere residente in Italia e poi deceduto.
L’INPS ha denunciato in Cassazione la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis del regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992) per effetto del quale, gli eredi della persona non avrebbero avuto nessun diritto di pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità per il periodo indicato. Questo perché la residenza sul territorio dello Stato è un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta.
La posizione dell’Inps è stata apertamente appoggiata dai giudici della Cassazione i quali, hanno giudicato il motivo esposto fondato, perché non è stato rispettato il regolamento europeo (Reg. CEE 1247/1992) che ha introdotto il principio secondo cui le prestazioni speciali in denaro, sia di assistenza che di previdenza (non aventi carattere contributivo), non sono esportabili, ma possono essere riconosciute solo nello Stato in cui l’interessato risiede.
Ecco perché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.
Altre prestazioni non esportabili:
Stabilito che la pensione di invalidità civile non spetta a chi risiede all’estero, come detto sopra, vediamo quali altre prestazioni si perdono se si trasferisce la residenza fuori dall’Italia.
- assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
- pensioni e indennità ai sordomuti;
- pensione sociale;
- pensioni e indennità ai ciechi civili;
- integrazione della pensione minima;
- integrazione dell’assegno di invalidità;
- assegno sociale;
- maggiorazione sociale.