Contrassegno Disabili
Il Contrassegno Disabili – CUDE (previsto dall’art. 188 del Codice della Strada e dall’art. 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) è rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente su richiesta dello stesso. Benché sia detto “definitivo” ha una validità massima di 5 anni. Entro questo periodo deve essere rinnovato. Grazie al contrassegno disabili, chi ha problemi di deambulazione per via di una malattia neuromuscolare rara come la Charcot-Marie-Tooth può usufruire della sosta del proprio veicolo negli appositi stalli e dell’accesso alle Zone a Traffico Limitato.
Come richiederlo la prima volta
La domanda per il primo rilascio deve essere presentata presso l’ufficio comunale preposto e deve contenere:
- i dati personali;
- le motivazioni cliniche che giustificano la richiesta;
- la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’azienda sanitaria locale di appartenenza (con data NON antecedente ai tre mesi rispetto alla domanda citata);
- il certificato di invalidità (e anche quello di handicap se posseduto), secondo quanto previsto dal D.L. n. 5/2012 convertito con la Legge 35/2012, nel quale è espressamente accertato che la persona ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 d.p.r. 495/92).
Il contrassegno, quindi, NON è rilasciato a tutte le persone invalide o riconosciute portatrici di handicap, ma solo a coloro che hanno certificato problemi di DEAMBULAZIONE direttamente o indirettamente connessi agli arti inferiori.
“CAPACITÀ DEAMBULATORIA” E DI “DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA”
Col termine “capacità deambulatoria” il legislatore intende la mobilità del soggetto, legata non solo alla funzione locomotoria, ma anche alla funzione di altri organi e apparati importanti (come ad esempio l’apparato cardiovascolare e quello respiratorio, il cui cattivo funzionamento si riflette sullo stato generale di salute e di conseguenza sulla sua capacità motoria). Pertanto, l’attenzione del medico deve essere rivolta a 360 gradi alle conseguenze delle patologie che hanno una ripercussione negativa sulla deambulazione. Il concetto di deficit della capacità deambulatoria non va quindi inteso in termini restrittivi, limitati esclusivamente alle menomazioni a carico degli arti inferiori, bensì deve considerare tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla mobilità dell’individuo e ne determinano la limitazione.
Nell’individuazione dei criteri per il rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili, fermo restando quanto stabilito dal DPR 495/92 all’art. 381 (così modificato dal DPR 151/2012) in ordine al rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili, sono considerate innumerevoli condizioni patologiche. Di seguito, i parametri riferiti alla nostra patologia:
Sistema nervoso centrale/periferico
Patologie con severa compromissione dell’autonomia deambulatoria derivanti da danno del sistema piramidale, extrapiramidale, cerebellare e del sistema nervoso periferico, nonché da grave compromissione dell’apparato neuromuscolare.
Il rinnovo del Contrassegno Disabili
Va richiesto al Sindaco o al comando di polizia municipale del Comune di residenza attraverso gli uffici preposti, con la presentazione di un certificato medico, rilasciato dal parte del medico curante, nel quale si attesta il persistere delle condizioni patologico-sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.