Statuto
AllegatiLeggi lo Statuto dell’associazione ACMT-Rete, contenente i nostri valori fondanti per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia di Charcot-Marie-Tooth o CMT.
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “ACMT RETE PER LA CHARCOT-MARIE-TOOTH – ODV”, con sede legale nel Comune di San Lazzaro di Savena.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito regionale non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e Attività
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- Promuovere progetti d’informazione e formazione al fine di accrescere le competenze e le conoscenze relative alla gestione e trattamento della malattia di Charcot-Marie-Tooth e sindromi similari;
- Favorire la nascita di centri per la diagnosi e il trattamento in grado di cooperare fra loro;
- Sviluppare l’incontro e il confronto fra le persone affette dalla malattia di Charcot-Marie-Tooth e i loro familiari, attraverso mezzi di comunicazione e momenti di socializzazione e informazione;
- Essere punto d’informazione sulle leggi a favore dei disabili, lavorando in collaborazione con altre realtà associative;
- Sostenere e promuovere progetti e studi scientifici sulla CMT.
Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° luglio ed il 30 giugno di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti, che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art.5 – Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 3 mesi dal sollecito
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere dell’elettorato attivo e passivo; eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo nei modi e termini stabiliti dall’Assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell’avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e successivamente del Segretario. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima della riunione con le medesime modalità dell’ordinaria; in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 4 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, Segretario ed un Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa;
- predispone il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.
Art. 11 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato e ne assume tutte le facoltà, funzioni e responsabilità. Lavora di concerto con il Presidente ed è da questi costantemente aggiornato.
Il Presidente può demandare al Vicepresidente alcuni aspetti del proprio compito istituzionale attraverso deleghe specifiche a carattere temporaneo o permanente.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario ha la cura amministrativa dell’Associazione e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
Il Segretario Generale riceve le adesioni e redige i verbali delle decisioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Sovrintende alle attività della Segreteria e del personale ad essa preposto in collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo od Organo di Amministrazione fra i propri membri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.
Art. 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio, secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo.
In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’ Associazione, in concordanza con il Presidente.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra propri membri e dura in carica quanto lo stesso.
Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.
Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.
Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 15 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16 – Volontari
L’Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all’Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell’ambito dell’attività dell’Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge.
Art. 17 – Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 19 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.