Agevolazioni fiscali Legge 104

Allegati

agevolazioni fiscali legge 104/92

Agevolazioni fiscali Legge 104

La legge stabilisce il diritto alle “agevolazioni fiscali sull’acquisto di beni di facile consumo che abbiano la specifica funzione di creare un beneficio funzionale alla vita del disabile”. Nonostante questa definizione, non sono compresi però beni come lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi. Il diritto è legato solamente all’esistenza di un collegamento funzionale fra la menomazione/disabilità da cui si è affetti e la tipologia di prodotto che si ha la necessità di acquistare. Consulta la guida dell’Agenzia delle Entrate (ultimo aggiornamento febbraio 2023) per approfondimenti sulle singole agevolazioni.

Ausili tecnici e informatici

Acquisto con IVA al 4%

Il Decreto del 7 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.405 del 4 maggio 2021, semplifica l’acquisto di ausili tecnici e informatici con l’aliquota IVA del 4% per i portatori di Handicap (legge 104, art. 3). Le persone con disabilità possono acquistare ausili tecnici e informatici, semplicemente presentando una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata.

Il decreto “semplificazioni” interviene quindi, di fatto, eliminando la necessità di presentare anche la specifica prescrizione del medico curante o dello specialista ASL per l’acquisto di questi ausili, necessaria solo qualora il certificato non riporti il collegamento funzionale tra il bene e la menomazione permanente.

All’atto dell’acquisto, quindi, gli aventi diritto al beneficio dovranno presentare al venditore del prodotto una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente (è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap).

Nonostante ciò, il negoziante potrebbe richiedere al disabile o al tutore anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione, che può essere rilasciata in carta semplice. L’interessato dichiarerà di aver diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata, in base all’art. 2 comma 9 del Decreto 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e all’art. 2 del Decreto 14 marzo 1998 (modificato dal Decreto 7 Aprile 2021). Gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.

Detraibilità Irpef del 19%

Al momento della dichiarazione annuale dei redditi, la normativa prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici. La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto autorizzato dei prodotti. La detrazione è integrale, non è infatti prevista l’applicazione di nessuna franchigia come per altre situazioni o prodotti.

Questa agevolazione – diversamente da quella prevista per l’IVA – spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale).

Veicoli ed eventuali adattamenti

Le persone disabili possono usufruire di agevolazioni per il settore auto, come la riduzione dell’IVA al 4% sull’acquisto del veicolo, l’esenzione dal pagamento del bollo e l’esenzione dell’imposta di trascrizione dei passaggi di proprietà. Per approfondimenti sull’argomento, consulta la sezione Ruothabile.

Spese mediche

Per le spese mediche è prevista una detrazione Irpef pari al 19%, che sarà calcolata su un ammontare di spesa fino a 2.100 €, soltanto se il reddito non supera i 40.000 euro l‘anno. L’agevolazione è concessa solo a quei disabili completamente non autosufficienti e con un continuo bisogno di assistenza.

Barriere architettoniche

Per le spese destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito di una ristrutturazione edilizia sono previste diverse tipologie di detrazioni, in funzione dell’intervento. Consulta la guida allegata.

Energia elettrica

Per quanto riguarda le agevolazioni relative all’energia elettrica, la legge 104 presenta delle grosse lacune. Non esistono specifici benefici per il consumo di energia elettrica, ma esistono degli accorgimenti dettati dall’Autorità per l’energia, per le famiglie nel cui interno sia presente un disabile costretto a utilizzare appositi macchinari elettromedicali per rimanere in vita; questi possono usufruire di un bonus elettrico senza alcuna restrizione della potenza impegnata, indipendentemente dal calcolo ISEE del nucleo familiare. Questa è una alternativa che è bene conoscere, dato che la Legge 104/1992 non determinava alcuna agevolazione legata al consumo di energia elettrica.

Esenzione canone RAI

Più di 15 anni fa il canone RAI era esente per invalidi e disabili, questa esenzione è stata cancellata! Il cosiddetto canone RAI è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in ambito familiare.

Sia la RAI, che l’Agenzia dell’Entrate, hanno chiarito che non ci sono esenzioni inerenti al canone RAI per le persone con disabilità e hanno precisato che: “la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, e che l’esenzione è stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”. Sono esonerati dal pagamento del canone RAI solamente i  cittadini che abbiano compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 8.000 €; vanno inclusi nel reddito i redditi esenti da Irpef, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, inoltre, la soglia comprende la somma dei redditi del contribuente over 75 e del coniuge convivente.

Gli aventi i requisiti previsti che hanno pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello preposto reperibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti. La dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono essere:

  • spedite per raccomandata, senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 Torino;
  • consegnate direttamente all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

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