Minorenni e invalidità civile
Vostro figlio ha difficoltà nello svolgere compiti e funzioni tipiche per la sua età, in ambito scolastico o nei più banali atti quotidiani? Frequenta una scuola o effettua con una certa frequenza dei trattamenti terapeutici in centri specialistici?
L ‘INPS viene incontro alle famiglie con minorenni invalidi a carico, riconoscendo due tipi di sussidi: l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza.
Di seguito, vi spieghiamo di cosa si tratta, quali sono i requisiti per richiedere tali sussidi e qual è l’iter burocratico per effettuare la richiesta.
Minorenni e Invalidità: la legge 118 1971 art. 2 e successive modifiche
Con la citata legge, si sanciscono la procedura di riconoscimento e le prestazioni economiche concesse ai cittadini minorenni. L’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile è sostanzialmente analogo a quello per i maggiorenni:
- si procede con la richiesta ad un medico del certificato, che attesti l’esistenza di una malattia invalidante;
- si procede con la visita della commissione medica dell’INPS, che accerterà l’invalidità civile, ma non rilascerà percentuali, come avviene con i maggiorenni (più semplicemente riconoscerà l’esistenza dell’invalidità civile).
In seguito, saranno riconosciuti due diversi sussidi, in alternativa fra loro: l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
“Indennità di accompagnamento” per malati rari minorenni
È concessa in caso di riconoscimento di un’invalidità totale, che si determina se il minore non è in grado di deambulare o svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.
Per l’anno 2019 è pari a 517,84 € mensili; ogni anno l’assegno viene rivalutato dall’Istat, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
REQUISITI:
- è erogata per 12 mensilità;
- è indipendente dall’età (al compimento del 18 esimo anno, persistendo le analoghe condizioni di invalidità, continuerà ad essere erogata);
- non dipende dai requisiti del reddito familiare.
“Indennità di frequenza” per malati rari minorenni
Spetta ai minorenni con difficoltà a svolgere compiti e funzioni tipiche della loro età, con la finalità di agevolarne l’inserimento scolastico. L’erogazione di questa indennità è sospesa nel caso in cui il minore smetta di frequentare la scuola, anche in seguito a un ricovero continuativo o permanente.
L’indennità di frequenza per il 2019 è di € 285,66 al mese (con limite di reddito complessivo di € 4.906,72) ed è erogata per tutta la durata dei corsi di formazione professionale, dei trattamenti terapeutici o dell’anno scolastico.
L’assegno è erogato per 9 mensilità su 12, coerentemente con la durata dell’anno scolastico. Soltanto nel caso in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto l’anno, l’assegno sarà erogato per 12 mesi. In questa ultima eventualità, nel mese di gennaio di ogni anno si dovrà inviare all’INPS il certificato che attesti la frequenza al centro di cura.
REQUISITI:
- minore età;
- frequenza di una scuola (pubblica o privata) o corsi di formazione professionale, oppure frequenza di trattamenti terapeutici e di recupero in centri specialistici;
- affezione di determinate patologie, che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei minori;
- invio all’INPS di apposita domanda, con certificato medico attestante la patologia del minore, i cicli terapeutici eseguiti, la frequenza ai corsi di studio o formazione professionale.
Cosa cambia al compimento del 18esimo anno?
Il minore riconosciuto invalido per una malattia rara, sia essa stabile o progressiva (come nel caso della CMT), dovrà comunque presentare istanza per l’accertamento dell’invalidità civile in prossimità del 18 esimo anno di età, anche se al minore è stato riconosciuto lo stato di non revedibilità.
Questo perché al raggiungimento della maggiore età, l’assegno sarà convertito o in pensione di inabilità al lavoro o in assegno di invalidità.
L’assegno di invalidità è erogato in caso di possibilità di una posizione lavorativa, con le limitazioni legate alla percentuale di invalidità riconosciuta e sulla base del reddito derivante: per l’anno 2019 è pari a € 4.906,72 con invalidità dal 74% al 99 % e a € 16.814,34 con invalidità del 100% . L’assegno sarà erogato per 13 mensilità annuali.