Pensione di inabilità

È una prestazione economica a favore dei lavoratori ai quali, sia accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori con partita iva);
  • iscritti ai fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Requisiti necessari:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata dalla competente commissione;
  • almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre anni di contribuzione e assicurazione versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Come si richiede:

la domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo le tariffe dei relativi gestori telefonici.
  • Tramite patronati e tutti gli intermediari dell’Inps attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).

Una volta ottenuto il riconoscimento di inabilità al lavoro, la pensione di inabilità sarà corrisposta dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

L’importo pagato sarà determinato da un sistema di calcolo complesso:

  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata sarà incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.

I pensionati di inabilità, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare anche la domanda per ottenere l’assegno di assistenza personale e continuativa.

L’assegno per l’assistenza personale e continuativa:

  • non sarà devoluto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
  • non è compatibile con l’assegno mensile dell’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
  • sarà concesso in misura ridotta, a chi fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria o assistenza sociale.
  • non è reversibile post-mortem.

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