Pensione di inabilità
È una prestazione economica a favore dei lavoratori ai quali, sia accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori con partita iva);
- iscritti ai fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Requisiti necessari:
- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata dalla competente commissione;
- almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre anni di contribuzione e assicurazione versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Come si richiede:
la domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo le tariffe dei relativi gestori telefonici.
- Tramite patronati e tutti gli intermediari dell’Inps attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).
Una volta ottenuto il riconoscimento di inabilità al lavoro, la pensione di inabilità sarà corrisposta dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
L’importo pagato sarà determinato da un sistema di calcolo complesso:
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L’anzianità contributiva maturata sarà incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.
I pensionati di inabilità, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare anche la domanda per ottenere l’assegno di assistenza personale e continuativa.
L’assegno per l’assistenza personale e continuativa:
- non sarà devoluto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l’assegno mensile dell’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- sarà concesso in misura ridotta, a chi fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria o assistenza sociale.
- non è reversibile post-mortem.