Come fare Ricorso per una Contravvenzione

A volte, le forze dell’ordine possono erroneamente fare una contravvenzione o una multa. Capita spesso, ad esempio, che se un disabile transita in ZTL e dimentica di segnalarlo o parcheggia all’interno delle “strisce blu” in mancanza di posti per disabili liberi venga sanzionato. Vediamo dunque come è possibile fare ricorso nel caso in cui si venga sanzionati ingiustamente.

Scopri come un disabile (o qualunque cittadino) possa fare ricorso per una contravvenzione non dovuta e naviga le nostre sezioni Ruothabile e Diritti per altre utili informazioni!

Ricorda che non si può fare ricorso se la multa è già stata pagata!!!

contravvenzione non dovuta

Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso per una contravvenzione? Ecco alcuni esempi di errori materiali che determinano la nullità della contravvenzione:

  • Errore sulla norma violata o sulla sanzione
  • Errore di persona
  • Errata rilevazione della targa del veicolo
  • Notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo
  • Notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell’infrazione
  • Mancata esposizione dei fatti
  • Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione
  • Omessa o non completa identificazione del veicolo
  • Omessa o erronea indicazione dell’autorità presso cui presentare ricorso

Fare ricorso per contravvenzione disabile transito ZTL

Per il disabile, nell’attesa che un’anagrafe unica dei titolari di contrassegno venga istituita (qui una proposta), può capitare di ricevere una contravvenzione o multa per transito in ZTL perché ha dimenticato di segnalarlo o non lo ha fatto nei tempi e nei modi dovuti.

Come fare ricorso per una contravvenzione

Ci sono tre diversi modi di fare ricorso contro un verbale sanzionatorio:

  1. Ricorso al Prefetto
  2. Ricorso al Giudice di Pace
  3. Richiesta di annullamento in autotutela

Tutti i provvedimenti amministrativi, quindi anche quelli che contestano le violazioni al codice della strada, possono essere fatti secondo un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale.

IL RICORSO AL PREFETTO

Per vizi di merito o di forma, il ricorso va fatto per iscritto (in carta semplice) al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando la posta elettronica certificata (la casella PEC deve essere intestata al ricorrente e il ricorso deve essere firmato digitalmente). Il ricorso può anche essere presentato direttamente a mano, presso la Prefettura o al Comando della Polizia Municipale la quale, a sua volta, lo trasmetterà al Prefetto.

Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni dalla data di contestazione della violazione (oppure di notifica del verbale di contravvenzione).

Su molti siti della Polizia Municipale si trovano dei moduli che si possono scaricare e poi compilare e spedire o consegnare al Prefetto.

Il ricorso deve essere datato e firmato dal ricorrente in maniera autografa o elettronica (PEC). Deve contenere gli estremi identificativi del verbale che si impugna, la descrizione in dettaglio dei motivi di fatto e di diritto per cui si impugna, la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione della sanzione pecuniaria.

E’ opportuno allegare tutti i documenti ritenuti idonei a dimostrare che la sanzione non era dovuta e può essere chiesta l’audizione personale.

Esempio: se abbiamo avuto una contravvenzione per transito in zona a traffico limitato, possiamo fare ricorso, presentando anche la copia del contrassegno invalidi.

La decisione del Prefetto sul ricorso

Avviene entro 120 giorni, ma se nel ricorso è stata chiesta l’audizione personale, il termine dei 120 giorni si interrompe con la notifica dell’invito a presentarsi per essere ascoltati e resta sospesa fino alla data dell’audizione (ciò avverrà anche nel caso in cui non ci si presenti dinanzi al Prefetto per l’audizione). Pertanto, il conto dei 120 giorni dovrà riprendere da quella data.

La decisione può essere di accoglienza del ricorso (a nostro favore) e l’archiviazione del verbale e della sanzione avverrà di fatto.

Attenzione: non tutte le Prefetture avvertono il ricorrente dell’avvenuta accoglienza del ricorso, quindi in questo caso vige la regola del “silenzio assenso”, che matura entro 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Prefetto (che decorrono dalla data di ricezione della raccomandata, della PEC o della consegna a mano presso gli uffici dei comandi della Polizia Municipale), salvo l’eventuale interruzione di richiesta di audizione che interrompe questo termine.

Nel caso in cui la decisione del Prefetto sia di respingere il ricorso, sempre entro 120 giorni (che decorrono sempre dalla data di ricezione degli atti) emetterà un’ordinanza motivata e ingiungerà il pagamento della sanzione pecuniaria, che sarà almeno il doppio di quanto richiesto nel verbale di accertamento della sanzione a cui si sommeranno le spese del procedimento.

Quindi è bene essere sicuri di aver ragione e di poterla dimostrare quando si fa ricorso al Prefetto!

IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso giurisdizionale deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione al Giudice di Pace (GdP) competente sul territorio. Si può depositare a mano, presso la cancelleria del Giudice di Pace, oppure tramite posta Raccomandata con ricevuta di ritorno.

Questo procedimento rappresenta un vero e proprio processo, che si chiude con una sentenza del giudice, il quale può accogliere o rigettare il ricorso proposto.

Attenzione: il ricorso giurisdizionale è più costoso rispetto al ricorso al Prefetto, costa almeno 43 € di contributo unificato (e già questa cifra lo rende poco interessante nei confronti di una contravvenzione di poco valore), ma se la multa è costosa e se c’è anche la decurtazione dei punti dalla patente allora può convenire rivolgersi al GdP.

Non è necessaria l’assistenza di un avvocato, che si rende obbligatoria soltanto in un ricorso di secondo grado davanti al Tribunale.

Sul sito dei Giudici di Pace o dei Tribunali si può scaricare il modulo per redigere il ricorso alla contravvenzione.

L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Nel caso in cui il verbale di contravvenzione contenga un errore di valutazione del fatto contestato, vizi di forma o di procedura si può ricorrere all’autotutela, ovvero, ci si può rivolgere allo stesso organo (Polizia municipale, Carabinieri, Polizia stradale) che ha emesso la contravvenzione chiedendone l’annullamento, risparmiando così il dispendio in termini di tempo e denaro che le modalità di ricorso già descritte comporterebbero.

Si può ricorrere in autotutela anche con il solo preavviso di violazione (foglietto rosa sul parabrezza dell’auto) senza aspettare la notifica del verbale.

All’autotutela si può ricorrere soltanto in alcune precise situazioni che andiamo ad esemplificare:

  • Il verbale presenta un errore di persona
  • Un’errata indicazione della targa del veicolo
  • Un errore di rilevazione dei dati identificativi del veicolo
  • Se si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione contestata
  • Conducente sprovvisto del certificato di assicurazione obbligatoria se si può dimostrare che la copertura assicurativa sussiste
  • Violazioni rilevate elettronicamente da remoto per le ZTL, le corsie riservate al trasporto pubblico o a soggetti titolari di permessi dedicati, le cosiddette corsie preferenziali

A meno di un palese errore, questo tipo di procedimento pone l’autorità amministrativa che lo ha emesso a procedere alla rinotificazione del verbale, depurato dall’eventuale errore contestato in sede di autotutela.

Per essere più chiari, in caso di errore di trascrizione di targa o dati identificativi del veicolo, l’organo competente potrà nuovamente notificarlo corretto, a meno che non siano trascorsi i termini di scadenza previsti dall’art. 21 del C.d.S. Meglio quindi chiederne sempre prima l’archiviazione al Prefetto.

La richiesta in autotutela, può essere fatta su carta semplice attraverso un’istanza presentata all’ufficio stesso che ha emesso la contravvenzione, oppure inoltrata a mezzo raccomandata A/R o PEC con la firma digitale, in cui dovranno essere riportati i dati anagrafici del richiedente, gli estremi dell’atto notificato e del quale si chiede l’annullamento, i motivi dell’illegittimità dell’atto debitamente documentati e ben circostanziati. Nei siti di alcuni comuni si trovano i moduli prestampati per il ricorso in autotutela.

Ricordatevi che la presentazione dell’istanza in autotutela non garantisce l’accoglienza della stessa e non sospende automaticamente i termini per la presentazione di ricorso presso l’autorità giudiziaria o il Prefetto. Fate quindi ben attenzione a non far decorrere tali termini inutilmente.

Sostieni ACMT-RETE

ACMT-Rete opera grazie al sostegno di volontari,
Aiutaci a stare in piedi contribuendo
con un piccolo grande gesto.

5 X 1000 DONAZIONI